Legge quadro 328/2000 (Art. 1 comma 2) - La legge riprende la definizione di servizi sociali contenuta nell’art 128 del decreto legislativo 112 del 98 in base al quale:” per "servizi sociali" si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.” - (art.13) Carta dei servizi sociali.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
- Direttiva Ciampi del 27/1/1994 “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici” (principi ispiratori e regole di comportamento per tutti gli enti erogatori di servizi).
Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (New York)
- ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge 27 maggio 1991, n. 176 - secondo cui “l’interesse del fanciullo (ovvero di "bambini e adolescenti") deve essere tenuto in primaria considerazione in ogni circostanza” (art. 3); la convenzione riconosce altresì che il fanciullo, ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità deve crescere in un ambiente famigliare ed in un clima di felicità, di amore e di comprensione.
Carta Europea dei Diritti del Fanciullo
- approvata dal Parlamento europeo con risoluzione A30172/92 - riassume in maniera esaustiva tutti i diritti fondamentali dei bambini di età inferiore ai 18 anni, presentando in modo compiuto la condizione di bambino come essere vulnerabile che necessita di protezione e condizioni particolari per crescere tranquillo e diventare un adulto equilibrato.
Convenzione europea sull'esercizio dei diritti del fanciullo
- conclusa a Strasburgo il 25 gennaio 1996, è in vigore internazionale dal 1° luglio 2000; in Italia, dove è stata ratificata con la legge 20 marzo 2003, n. 77, è invece in vigore dal 1° novembre 2003. La Convenzione, che si applica ai fanciulli minori di diciotto anni, ha l’obiettivo di promuovere i loro diritti e di agevolare l’esercizio di diritti procedurali attribuiti ai minori in procedimenti innanzi all’autorità giudiziaria, riferendosi in particolare all’esercizio della responsabilità di genitore.